Introduzione

Sono trascorsi 10 anni dall’approvazione del Codice del processo amministrativo, un provvedimento che ha avuto il pregio di unificare, chiarire e coordinare le norme processuali davanti al Giudice Amministrativo.

La prima fase attuativa ha permesso di individuare alcuni aspetti meritevoli di interventi correttivi: per questo motivo il Governo ha approvato due appositi Decreti, l’ultimo dei quali – il Decreto Legislativo n. 160/2012 - contiene importanti modifiche alla disciplina del processo, con un sostanziale aumento degli oneri per l’attività difensiva (dei ricorrenti e dell’Amministrazione).

In particolare:

il regime della competenza territoriale del TAR adito, con la fissazione di limiti temporali alla possibilità per le parti di proporre la relativa eccezione, allo scopo di evitare che si ponga la questione di rito dell’incompetenza dopo anni di pendenza del relativo giudizio instaurato;

la tecnica di redazione del ricorso, da articolarsi sulla base di specifici motivi, a pena di inammissibilità e preclusioni, di cui i difensori dei ricorrenti e delle parti resistenti dovranno tener conto.

Bisogna poi valutare il quadro normativo processuale nella sua concreta applicazione giurisprudenziale, alla luce delle numerose pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato.

Inoltre, saranno analizzati gli ultimi orientamenti interpretativi della Corte di Giustizia europea sugli aspetti di tutela processuale e, in particolare, sul rapporto tra ricorso principale ed incidentale in materia di appalti (di rilevante importanza anche a seguito dell’abrogazione del rito super- speciale), che si pongono in contrasto con le posizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Analogamente, si commenteranno altre importanti questioni sulle quali si è espressa la Corte di Giustizia europea come, ad esempio, la legittimazione ad impugnare gli atti di gara per l’affidamento di contratti pubblici davanti al TAR (Corte U.E., Sezione 8^, Sentenza 10 maggio 2017, causa C 131/16).

Meritevole di analogo approfondimento è il contributo chiarificatore fornito dalla Corte di Cassazione sul riparto tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario in materia di risarcimento danni cagionati dalla P.A. e in materia di declaratoria di inefficacia del contratto nonché in particolare il riparto di giurisdizione sulle domande risarcitorie conseguenti agli illegittimi provvedimenti ampliativi rilasciati dalla P.A.

Infine, è opportuno analizzare:

le ulteriori pronunce con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter sindacare le decisioni erronee del Consiglio di Stato sull’applicazione del Codice. Tali sentenze, estremamente utili per interpretare le norme del processo amministrativo, hanno affrontato diverse questioni, tra cui il riparto di giurisdizione per la responsabilità precontrattuale della P.A. e dell’offerente verso la P.A., nonché quelle del danno da provvedimento favorevole;

le principali questioni, affrontate dalla giurisprudenza, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni connesse all’entrata in vigore del P.A.T. (Processo Amministrativo Telematico) partito il 1° gennaio 2017, ed il regime transitorio per i ricorsi depositati antecedentemente.

Infine sarà dato particolare rilievo ai criteri risarcitori in materia di appalti pubblici delineati dalla giurisprudenza (il cd. decalogo di cui all’Adunanza Plenaria n. 2 del 2017 e Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza 23 agosto 2019, n. 5803).


Docente

Ugo Di Benedetto, Magistrato TAR