Registrazione evento in diretta - 15/03/2021


I rapporti fra la polizza a copertura della responsabilità civile propria degli enti, quella a copertura della responsabilità civile delle singole figure tecniche e le polizze individuali di responsabilità contabile alla luce della delibera 6/2021 della Corte dei Conti


Con la Delibera numero 6 del 26 gennaio 2021 la Sezione di Controllo della Corte dei conti della Sardegna apre nuovamente una discussione sul tema del legittimo pagamento del premio da parte dell’Ente di appartenenza di una polizza di Responsabilità Civile terzi a favore dei propri verificatori interni.

Per comprendere la soluzione raggiunta dal giudice contabile, bisogna fare due considerazioni di fondo:

  • il Codice dei contratti non prevede alcun obbligo assicurativo per il verificatore, ma solo per il progettista (a differenza del precedente Codice De Lise)
  • dal 2018 è stato abrogato il Decreto Ministeriale n. 123 del 2004, contenente i testi delle polizze tipo obbligatorie negli appalti pubblici.

La Corte dei conti, nell’evidenziare una  disparità di trattamento “interna” fra le attività di progettazione e le attività di verifica e di validazione dei progetti” sul crinale della possibilità di stipulare polizze assicurative con imputazione dell’onere a carico del quadro economico dell’opera o, comunque, dell’Ente pubblico per la copertura dei rischi professionali a favore del verificatore, ne ammette la stipula “limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve”.

Il corso ha l’obiettivo di fare chiarezza sui rapporti fra la polizza a copertura della responsabilità civile propria degli Enti, quella a copertura della responsabilità civile delle singole figure tecniche e le polizze individuali di responsabilità contabile.


Docente

Sonia LazziniGiurista e formatore in materia di obblighi assicurativi negli appalti e responsabilità pubbliche amministrazioni e professionisti privati