Registrazione convegno in diretta - 19/03/2021
INTRODUZIONE
L’anno appena trascorso ha comportato una serie di drastici cambiamenti nella vita del nostro Paese, andando a modificare alcune delle più consolidate attività dei Comuni, tra le quali quelle concernenti l’erogazione di contributi che, storicamente, era andata a beneficio di soggetti che operano nel campo di quello che ora chiamiamo no profit.
Ebbene nel corso del 2020, destinatari dei contributi erogati dai Comuni – in termini di denaro, ovvero di esenzioni (o, come si esprime l’art. 12 della Legge n. 241/1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere) – sono stati (anche) soggetti che operano in ambito commerciale, provati in modo forse irreversibile dall’emergenza sanitaria.
Lo shock economico provocato dalla pandemia ha, tuttavia, cagionato una potente reazione da parte sia della Commissione europea, intervenuta con specifiche misure a sostegno dell’economia degli Stati membri, sia dal Governo italiano e dagli Enti Locali, i quali, a loro volta, hanno adottato misure straordinarie di sostegno economico, in favore di famiglie, lavoratori autonomi e imprese.
Una necessitata finalità, chiaramente diversa da quella tradizionale del sociale, dello sport e della cultura, ha quindi ispirato i provvedimenti di erogazione dei contributi locali: i Comuni, quindi, si sono allontanati dal loro tradizionale raggio di azione di Enti a carattere generale (art. 3 del TUEL), divenendo degli autentici attori del sostegno all’economia locale.
Tuttavia, questa sorta di trasformazione genetica degli Enti territoriali ha portato con sé molti interrogativi volti a verificare la liceità di detti interventi, con riferimento ai quali si è posta la questione della compatibilità degli stessi, da un lato, con la normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, e in secondo luogo, con la normativa di riparto delle attribuzioni in ambito costituzionale.
Relatori