Registrazione evento in diretta - 13 Dicembre 2021, ore 9.30


La nuova disciplina a seguito della procedura di infrazione dell’Unione Europea e delle sentenze della Corte di Giustizia europea

Come noto a dal 1° novembre l’istituto del subappalto è stato pesantemente rinnovato in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 105 del Codice dei contratti,che possono essere così riassunte:

  • costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
  • l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
  • l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Dopo un breve inquadramento normativo, il corso esamina le modifiche introdotto dal nuovo impianto normativo e i relativi riflessi pratici.


Docente

Gianluca Alfano
Avvocato amministrativista. Esperto in materia di contrattualistica pubblica